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Legge 27/12/2002 n. 289

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli

articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile ne´ soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'A-

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonchè i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente

articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero

2), del Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente Legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente Legge.

3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonchè dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi e ccedenti possono

4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto Decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso Decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. è esclusa la rateazione di cui al comma 3.

5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonchè, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli

articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.

7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a controlla-

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora

a) alla data di entrata in vigore della presente Legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data

b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente

articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

 

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